L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 30 luglio 2024, n. 14, ha affrontato il tema della sorte delle opere edilizie parzialmente eseguite in base a un permesso di costruire successivamente decaduto per il mancato rispetto dei termini per concludere i lavori. La questione controversa venuta in rilevo riguarda l’efficacia ex nunc o ex tunc della decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori nei termini e, in concreto, la necessità o meno di considerare tali opere incomplete come abusive, con conseguente adozione di un ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia, oppure la possibilità di adottare diverse “soluzioni” interpretative che consentono di mantenere in essere gli interventi realizzati. L’Adunanza Plenaria ha ricostruito l’istituto in modo analitico e, prendendo come riferimento il criterio dell’autonomia funzionale delle opere realizzate, ha indicato le ipotesi in cui le opere parzialmente eseguite devono essere considerate abusive e ne deve essere ordinata la demolizione; quelle in cui, al contrario, in via di eccezione, le opere si possono ritenere supportate da un idoneo titolo abilitativo edilizio; quelle in cui l’Amministrazione può adottare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 in luogo della misura demolitoria; quelle, infine, in cui può essere chiesto a sanatoria l’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.